Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6900/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal and factual arguments required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6900/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Zampella Pasquale inadmissible for failing to meet statutory requirements. Although the appellant challenged the lower court's confirmation of convictions for theft and fraud, the arguments presented were merely stated without supporting reasoning. The court ruled that the appeal was entirely generic and did not confront the specific provisions of the contested decision, violating the requirement for specific legal and factual grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 125, 546, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is entirely generic and lacks specific arguments of law and fact supporting the request, as required by the code of criminal procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of reasoning criminal procedure code specific arguments required falsa dichiarazione della parte deposizione inattendibile testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., infatti, richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.
Art. 125, cod. proc. pen.
Art. 546, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 62-bis, cod. pen.
Art. 81, cod. pen.
Art. 133, cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPELLA PASQUALE nato a NAPOLI il 24/07/1987 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Zampella Pasquale ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia del Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 2, cod. pen. (capo a), e per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585, 576 in relazione all'art. 61, n. 2, cod. pen. (capo b). Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 546, comma 1, cod. proc. pen., 62-bis, 81, 133, cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Esso si appalesa del tutto generico, atteso che non si confronta con il provvedimento impugnato.

Gli asserti di cui si compone sono soltanto enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., infatti, richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine allo stesso sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate, come nel caso di specie (pp. 3 e 4), da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi