Criminal appeal dismissed as inadmissible because it challenges a sentencing judgment rather than a plea agreement judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Burlacu Ovidiu Ioan inadmissible. The appellant challenged a sentencing judgment under Article 129 of the Penal Code, arguing violations of law and defects in reasoning. The court ruled that such appeals against sentencing judgments are barred by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, which restricts appeals against plea agreements to specific grounds not met here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are inadmissible when the grounds cited do not fall within the exclusive categories permitted for appeals against plea agreements under the relevant statutory provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURLACU OVIDIU IOAN nato il 20/08/1994 avverso la sentenza del 08/04/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Burlacu Ovidiu Ioan ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per plurimi reati indicati nelle rispettive imputazioni da intendersi richiamati. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr )s. ente