Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual and legal comparison with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lerino Antonio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Antonio argued that the lower court failed to properly distinguish the defendants' participation in the crime and misinterpreted evidence. The court rejected these claims as manifestly unfounded and generic, noting that appeals must specifically contrast with the lower court's arguments under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must specifically indicate the legal reasons and factual elements supporting the request; generic censure without a precise comparison with the lower court's reasoning renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LERINO ANTONIO nato a PESCARA il 12/12/1992 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lerino Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pescara per il reato di cui agli artt. 56, 61, n. 5, 99, 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Deduce violazione di legge in relazione alla mancata motivazione con riguardo alla differente partecipazione al reato degli imputati, vizio di motivazione e travisamento di una prova. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente.
Occorre ricordare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente -