Cassation court dismisses appeals against plea bargain sentencing as inadmissible due to procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Vantaggio Walter and Peluso Alessandro inadmissible. The appellants argued violations of specific procedural articles regarding plea bargain sentences, but the court ruled these grounds were not permissible under the law. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible if they do not concern the defendant's will, the correlation between charges and sentence, legal qualification, or legality of the penalty.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VANTAGGIO WALTER nato il 04/09/1984 PELUSO ALESSANDRO nato a TRICASE il 11/03/1989 avverso la sentenza del 03/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCE(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vantaggio Walter e Peluso Alessandro ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce per i reati di cui ai diversi capi di imputazione che qui si intendono richiamati. Deducono violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 426, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. I ricorsi sono inammissibili perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pregiden