Italian Supreme Court dismisses appeal on attempted theft, upholding recidivism application based on prior drug and theft convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to exclude contested recidivism. The appellant argued the reasoning was illogical, but the court found the trial judge properly applied recidivism by considering numerous prior convictions for drugs, smuggling, and theft within the same territory. The decision rests on the principle that sentencing discretion allows judges to evaluate the aggregate effect of past crimes on current culpability without needing exhaustive detail.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63 c.p.; Art. 64 c.p.: Recidivism is established when prior convictions are proven; the court's assessment of the aggregate danger posed by multiple offenses within a continuous territorial context constitutes a valid exercise of sentencing discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIA EMANUELE nato a LIVORNO il 21/10/1964 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Galla Emanuele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Livorno per il reato di tentato furto. Deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha motivatamente applicato la recidiva, valutando gli innumerevoli precedenti penali in materia di stupefacenti, ricettazioni e furti commessi nel medesimo ambito territoriale, senza soluzione di continuità, anche dopo che le relative condanne erano divenute definitive, di tal che tali elementi «fanno ritenere i fatti per cui si procede concretamente significativi di una più accentuata colpevolezza ed è la maggiore pericolosità dell'imputato».
Non sussistono, quindi, i prospettati profili di vizio di motivazione, trattandosi di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, P.G. in proc. Palmisani ed altro, Rv.230591). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il C