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Ordinanza — n. 6895/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because prescription period had not yet expired at the time of the appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6895/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Crimaldi Michele inadmissible, ruling that the prescription period for the charged offenses had not yet expired. The appellate court correctly determined that with interrupting acts, the eight-year and four-month term had not matured by the date of the February 2022 judgment. Consequently, the court rejected the claim that the statute of limitations had passed and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 160 cod. pen.: The prescription period for crimes involving interrupting acts is calculated from the date of consummation, and an appeal is inadmissible if the term has not yet matured at the time of the appellate decision.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription interrupting acts inadmissible appeal Corte di Cassazione verdetto di colpevolezza facoltà di astenersi dal testimoniare procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto che non fosse maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen. Ti ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Art. 160 cod. pen.
art. 157 cod. pen
La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto che non fosse maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIMALDI MICHELE nato a ACERRA il 08/09/1962 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Crimaldi Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Noia per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 2 e n. 7, cod. pen. La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto che non fosse maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen. Ti ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Investita della relativa questione, la Corte territoriale (p.

3) ha correttamente evidenziato come il termine di prescrizione del reato contestato, in caso di atti interruttivi, sia pari ad anni otto e mesi quattro, derivandone che, facendo decorrere tale termine dal 21/08/2014 (data di consumazione del delitto), il termine non fosse ancora maturato all'epoca della sentenza di appello (16/02/2022). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consiglie