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Ordinanza — n. 6894/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific factual and legal grounds in criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6894/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it failed to specify the factual and legal reasons supporting the claim of insufficient motivation. The appellant argued that the lower court's judgment lacked proper reasoning, but the court found the submission entirely generic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it does not contain specific factual and legal grounds supporting the claim of insufficient motivation.

Parole chiave

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insufficient motivation inadmissible appeal specific grounds required criminal procedure lack of reasoning deposizione inattendibile testimonianza della vittima lacune probatorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSI LUCA nato a GENOVA il 07/02/1968 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cr3k2A-E,- D 4C-ELL-0 Tosi Luca ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dal Trt~di Bologna, confermativa della pronuncia di condanna del Tribunale di Piacenza, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e n. 7, cod. pen. Deduce mancanza di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché del tutto aspecifico, non contenendo alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P