Cassation court dismisses appeal against sentencing judgment as inadmissible due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonino Indelicato against a first-instance sentencing judgment inadmissible. Indelicato alleged violations of procedural articles regarding the trial process, but the court determined the appeal did not fall within the specific statutory grounds for challenging a plea-bargain sentencing decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments in plea-bargain proceedings are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general procedural violations unrelated to the expression of the defendant's will or legal qualification.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDELICATO ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 22/07/1974 avverso la sentenza del 21/04/2022 del TRIBUNALE di MARSALA-(idato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Indelicato Antonino ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. Deduce violazione dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. L'impugnazione è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente