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Ordinanza — n. 6891/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing judgment as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6891/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonino Indelicato against a first-instance sentencing judgment inadmissible. Indelicato alleged violations of procedural articles regarding the trial process, but the court determined the appeal did not fall within the specific statutory grounds for challenging a plea-bargain sentencing decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments in plea-bargain proceedings are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general procedural violations unrelated to the expression of the defendant's will or legal qualification.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain sentencing procedural violation Cassation review court costs award deposizione inattendibile testimonianze contraddittorie accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
Art. 444 cod. proc. pen.
Deduce violazione dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione all'art.
art. 444 cod. proc. pen
Deduce violazione dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDELICATO ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 22/07/1974 avverso la sentenza del 21/04/2022 del TRIBUNALE di MARSALA-(idato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Indelicato Antonino ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. Deduce violazione dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. L'impugnazione è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente