Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft as it concerns factual re-evaluation reserved for trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Samir Abdel Badih Ahmed Hany inadmissible regarding his conviction for aggravated theft. The appellant argued that the lower court erred in its factual assessment of the evidence proving his guilt. The court rejected this claim because appeals to the Court of Cassation cannot challenge the trial judge's exclusive power to evaluate factual evidence and weigh the proof.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence, reserving such powers exclusively to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMIR ABDEL BADIH AHMED HANY (CU 01HTTJE) nato a FIESOLE il 05/09/1980 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Samir Abdel Badih Ahmed Hany ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale cittadino per tre reati di furto pluriaggravato in concorso con altri. Deduce violazione di legge in relazione alla prova della commissione, da parte dell'imputato, dei fatti contestatogli ai capi 1, 2 e 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto incentrato su doglianze in punto di fatto. Come è noto, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha più volte ribadito che anche dopo la modifica dell'art.606 lett.
e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta precUrilusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere esten