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Ordinanza — n. 6889/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific legal and factual comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6889/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide a specific comparison between her legal and factual arguments and the detailed reasoning of the lower court. Although she raised issues regarding the aggravating circumstance of cunning and the statute of limitations, the court noted her complaints were generic and merely repeated previously rejected arguments. Consequently, the court ruled that the procedural defect precluded any examination of the substantive claim regarding the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 c.p.p.; The appeal must contain a specific comparison of legal and factual grounds; generic complaints without such comparison render the appeal inadmissible, thereby precluding the court from examining subsequent bars to punishability like the statute of limitations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific comparison requirement statute of limitations preclusion generic complaints rejection procedural defect dismissal capacità delittuale godimento dei diritti civili responsabilità per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 c.p.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 61 c.p.
Art. 62 c.p.
pen., ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Pistoia per aver ritenuto la già riconosciuta attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.
Art. 129 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA KATIUSCIA nato a TIVOLI il 09/10/1973 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; t

MOTIVI DELLA DECISIONE

De Luca Katiuscia, imputata del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4 e 61, n. 2, cod. pen., ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Pistoia per aver ritenuto la già riconosciuta attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. equivalente all'aggravante della destrezza e alla recidiva, ha conseguentemente rideterminato la pena alla stessa inflitta. Lamenta che sia stata ritenuta sussistente l'aggravante della destrezza e, quindi, la condizione di procedibilità; eccepisce, inoltre, l'intervenuta prescrizione del reato.

In data 21/11/22 è pervenuta memoria difensiva a firma dell'avv. Lorenzo Cannata. Il ricorso è inammissibile. In premessa, è d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Confronto qui del tutto mancante, avendo la ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di merito (p. 4 della sentenza impugnata). Si osserva, infine, che l'evidenziata inammissibilità del ricorso osta all'applicazione della disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come nel caso in esame, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consi