Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic and unfounded grounds lacking specific legal comparison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Franco Gianfranco inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a conviction for theft under Article 624-bis of the Penal Code, alleging violations of procedural and substantive law regarding mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appeal failed to provide a specific comparison between the contested decision's arguments and the appellant's legal grounds, rendering the objections generic and repetitive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, cod. proc. pen.; Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and generic, lacking the essential requirement of a specific comparison between the contested decision's reasoning and the appellant's legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRANCO GIANFRANCO nato a PALERMO 11 13/03/1977 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; P Vf
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di Franco Gianfranco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, cod. proc. pen. e 62, comma 1, n. 4, cod. pen., nonché violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 62, comma 1, n. 4, cod. pen., nonché in relazione alle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.
Invero, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettíbilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta: confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza impugnata (pp. 1 e 2). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Co