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Ordinanza — n. 6886/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal and factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6886/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were too generic and failed to specifically compare the appellant's legal and factual arguments with those of the lower court's judgment. The appellant argued violations of specific criminal code articles regarding the crime and aggravating circumstances, but the court found no precise confrontation with the appellate decision's reasoning. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, Art. 591 c.p.p.; The appeal must specifically indicate the legal grounds and factual elements supporting the dissent, and a generic attack without a precise comparison with the challenged judgment renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Generic Grounds Specific Comparison Required Art 581 c.p.p. Art 591 c.p.p. Procedural Costs testimone a carico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
art. 133 cod. pen
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato contestato e della ritenuta aggravante, nonché violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMEI GIUSEPPE nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 20/03/1969 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

De Simei Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Brindisi, ha rideterminato la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione e euro 670 di multa, confermando l'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 624-bis, comma 1 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato contestato e della ritenuta aggravante, nonché violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente rispetto a tutte le censure prospettate. Giova ribadire che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) devono specificamente indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, essendo contenuto essenziale dell'atto di impugnazione il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata.

In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il C