Criminal appeals regarding sentencing are inadmissible as they fall outside statutory grounds for appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Dumitru Mirela Cui and Vaduva Léonard Léonard inadmissible. The appellants argued a defect in reasoning under Article 129 of the Criminal Procedure Code regarding their attempted aggravated theft conviction. The court ruled that such appeals are barred because they concern the application of the penalty rather than the statutory grounds for challenging a plea bargain sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible when based on defects in reasoning, as they must strictly address the appellant's will, lack of correlation between charge and sentence, legal misclassification, or illegality of the penalty.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DUMITRU MIRELA CUI 05IQ716 nato il 19/07/1987 VADUVA LEONARD CUI 05IGFQH nato il 07/10/1992 avverso la sentenza del 10/12/2021 del TRIBUNALE di GENOVA Liclalóa-vviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dumitru Mirela e Vaduva Léonard ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e con unico atto, avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., dal Tribunale di Genova per il reato di tentato furto aggravato. Deducono vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. I ricorsi sono inammissibili perché sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna ciascuno ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside