Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal and factual grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Maranzano Gaetano and Maranzano Salvatore inadmissible due to a lack of specific legal and factual grounds. The appellants challenged a second-instance confirmation of a theft conviction for aggravated electricity theft but failed to cite specific legal errors or factual deficiencies. The court ruled that the appeals were generic, violating the requirement of Article 581 of the Criminal Procedure Code, and ordered the appellants to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c), cod. proc. pen.; Appeals must specify the legal and factual grounds supporting the request; generic appeals lacking specific criticism of the reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARANZANO GAETANO nato a PALERMO il 20/01/1962 MARANZANO SALVATORE nato a PALERMO il 23/05/1971 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Maranzano Gaetano e Maranzano Salvatore ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo confermativa di quella resa dal locale Tribunale per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. Lamentano insufficienza della motivazione. I ricorsi sono inammissibili per difetto di specificità. L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.
Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza in alcun modo indicare le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura dell'apparato motivazionale a fondamento della decisione. Questa, peraltro, dà ampia contezza delle ragioni a sostegno del giudizio di responsabilità del ricorrente (pp. 4 e 5). Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre mila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore