Cassation appeal against sentencing judgment dismissed as inadmissible for non-qualifying grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Scarpace's appeal against the Palermo Tribunal's sentencing judgment inadmissible. Scarpace alleged violations of procedural articles regarding aggravated theft, but the Court held that appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific grounds such as the expression of the defendant's will or legal qualification errors. Since the alleged defects did not fall within these statutory exceptions, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are inadmissible if the alleged defects do not pertain to the expression of the defendant's will, the correlation between accusation and judgment, legal qualification, or legality of the penalty.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPACE GIUSEPPE nato a PALERMO il 25/07/1991 avverso la sentenza del 12/04/2021 del TRIBUNALE di PALERMO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Scarpace Giuseppe ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., per il reato di furto pluriaggravato. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 444, comma 2, e 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 dicembre 2022 Il Consiglie