Ordinanza — n. 6882/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUARNOTTA MANUEL nato a ERICE il 11/10/2000 GENNA ALESSANDRO nato a ERICE il 31/08/1998 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Guarnotta Manuel e Genna Alessandro ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, ha assolto il Gemma dal reato di cui al capo B) perché il fatto non costituisce reato, rideterminando nei suoi confronti la pena con riguardo al residuo capo A); ha confermato nel resto l'impugnata sentenza. A mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. I ricorsi sono inammissibili, perché generici e manifestamente infondati. Va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per il diniego di tale attenuante è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, peraltro, la sentenza impugnata illustra adeguatamente (p.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 6882/2023 — snpen · Corte di Cassazione: le ragioni per le quali ha negato il riconoscimento dele circostanze attenuanti generiche. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., come nel caso di specie) è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUARNOTTA MANUEL nato a ERICE il 11/10/2000 GENNA ALESSANDRO nato a ERICE il 31/08/1998 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Guarnotta Manuel e Genna Alessandro ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, ha assolto il Gemma dal reato di cui al capo B) perché il fatto non costituisce reato, rideterminando nei suoi confronti la pena con riguardo al residuo capo A); ha confermato nel resto l'impugnata sentenza. A mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. I ricorsi sono inammissibili, perché generici e manifestamente infondati. Va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per il diniego di tale attenuante è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, peraltro, la sentenza impugnata illustra adeguatamente (p.
5) le ragioni per le quali ha negato il riconoscimento dele circostanze attenuanti generiche. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., come nel caso di specie) è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere e