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Ordinanza — n. 6881/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual and legal comparisons required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6881/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cotugno Domenico inadmissible for failing to meet statutory requirements. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft of electricity but offered only generic complaints without specific factual or legal arguments. The court ruled that the appeal lacked the necessary comparison with the contested judgment as mandated by Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, Art. 591 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains no specific enumeration of the factual and legal grounds supporting the challenge, thereby failing to provide the essential comparison with the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of specific comparison Code of Criminal Procedure failure to state reasons verdetto di colpevolezza identificazione credibile scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTUGNO DOMENICO nato a CERIGNOLA il 20/03/1983 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cotugno Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato l'affermazione di colpevolezza del Tribunale di Foggia per il reato pluriaggravato di furto di energia elettrica. Deduce violazione di legge per carenza di motivazione ~. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente, oltre ad essere manifestamente infondate, risultano del tutto generiche. A fronte di un apparato motivazionale lineare e coerente, l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono, come richiesto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Giova ricordare che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore