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Ordinanza — n. 6880/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to generic legal grievances lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6880/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Serdaru Gabriel and Trifu Claudia inadmissible. The appellants challenged a lower court's conviction for crimes including theft and fraud, citing errors in legal qualification and procedural violations. The court rejected these claims because the grievances were entirely generic and failed to provide specific legal reasons or factual elements contrasting with the lower court's reasoning, violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 581, Art. 591 c.p.p.; Appeals must specify legal grounds and factual elements; generic grievances without specific comparison to the contested decision render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grievances procedural requirements specific legal grounds Corte di Cassazione criminal procedure lack of motivation accuse di truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SERDARU GABRIEL nato il 13/12/1987 TRIFU CLAUDIA nato il 25/02/1977 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Serdaru Gabriel e Trifu Claudia ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha A.\ F -I A-i Q confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di !Torre Annunziatalper il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 4 e 5, cod. pen. Deducono erronea qualificazione del fatto ex art. 448, comma 2-bis, cod. pen., nonché violazione dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., e vizio di motivazione. I ricorsi sono inammissibili, per la totale genericità delle censure sollevate.

A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Napoli (pp. 3 e 4), i ricorrenti si limitano a censure del tutto generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, essendo contenuto essenziale dell'atto di impugnazione il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, confronto qui del tutto mancante.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr