Italian Supreme Court dismisses appeal for road traffic offense due to generic and insufficient legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal arguments or factual elements supporting her claims. Although she argued for excessive sentencing and maximum generic mitigating circumstances, the court noted her criticisms were too general and lacked the required comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, Art. 591 c.p.p.; Appeals must specify legal grounds and factual elements; generic criticisms without specific comparison to contested reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONFRECOLA ORSOLA nato a NAPOLI il 14/12/1967 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Monfrecola Orsola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada. Lamenta eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. In data 26/09/22 sono pervenute conclusioni e nota spese della parte civile, Liguori Luigi, rappresentata dall'avv. Andrea Pepe. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Napoli (p. 3), la ricorrente si limita a censure del tutto generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono.
È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, essendo contenuto essenziale dell'atto di impugnazione il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, confronto qui del tutto mancante. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese alla parte civile, non avendo la stessa esplicato attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputata a tutela dei propri interessi (Sez. unite, n. 5466/04, Gallo, Rv. 226716; sez. 7, n. 7425/16, Rv. 265974; n. 44280/16, Rv. 268139).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre