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Ordinanza — n. 6878/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances regarding fact-finding and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6878/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it contained impermissible grievances regarding the reconstruction of facts and evaluation of evidence. The appellant argued violations of procedural law and defects in reasoning concerning the conviction for theft and recidivism. The court ruled that such issues fall exclusively within the competence of the trial judge, whose motivation was found adequate and immune from the generic criticisms raised.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The cassation court cannot review the reconstruction of facts or the evaluation of evidence, as these remain the exclusive competence of the trial judge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grievances fact-finding review evidence evaluation recidivism conviction errore nella commisurazione della pena oltraggio alla corte revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod.
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI CRISTIAN nato a MESSINA il 12/12/1988 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lo Presti Cristian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale per il reato di furto in abitazione, ritenuta la contestata recidiva. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito congrua e adeguata motivazione, immune dalle sollevate censure.

Le doglianze proposte si appalesano altresì generiche È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, essendo contenuto essenziale dell'atto di impugnazione il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, confronto del tutto mancante nel caso di specie.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue :o ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ii ricorso P condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres