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Ordinanza — n. 6877/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal reasoning and factual elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6877/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Angileri Antonino Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance confirmation of convictions for theft and fraud, arguing violations of the 1981 law on alternative sanctions and insufficient reasoning. The court rejected these claims because the appellant offered only generic criticisms without providing the specific legal grounds and factual elements required by criminal procedure code articles 581 and 591 to support the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 53 L. n. 689/81: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and specific, failing to provide the precise legal reasons and factual elements necessary to contrast the contested decision's arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds requirement specific legal reasoning factual elements necessity alternative sanctions law court costs and fine procedural defect circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 53, L. n. 689/81
Deduce violazione di legge in relazione all'art. 53, L. n. 689/81 ed illogicità della motivazione per la mancata applicazione della sanzione sostitutiva più idonea.
Art. 624, cod. pen.
Art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Art. 61, n. 5, cod. pen.
Art. 581, cod. proc. pen.
Art. 591, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGILERI ANTONINO GIUSEPPE nato a MARSALA il 14/07/1974 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Angileri Antonino Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo confermativa della pronuncia del Tribunale di Marsala per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7, e 61, n. 5, cod. pen. Deduce violazione di legge in relazione all'art. 53, L. n. 689/81 ed illogicità della motivazione per la mancata applicazione della sanzione sostitutiva più idonea. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Palermo, il ricorrente si limita a censure del tutto generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono.

È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, essendo contenuto essenziale dell'atto di impugnazione il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta: confronto qui del tutto mancante. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consi