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Ordinanza — n. 6876/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specific legal grounds and factual elements under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6876/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Bevilacqua Marco and Guarnieri Clelia inadmissible due to a complete absence of specific legal and factual arguments. Although the lower court confirmed convictions for offenses under the Penal Code, the appellants offered only generic criticisms without detailing the precise legal reasons or facts contradicting the appellate judgment. The court ruled that such vague submissions fail to meet the essential requirement of Article 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the appeals and an order for the appellants to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.: Appeals must specify the legal grounds and factual elements supporting the dissent; generic or unspecified criticisms without a precise comparison to the contested decision render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals specific legal grounds factual elements requirement Code of Criminal Procedure generic criticisms court costs award lack of motivation lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA MARCO nato a VASTO il 11/01/1984 GUARNIERI CLELIA nato a SANT'OMERO il 24/07/1989 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bevilacqua Marco e Guarnieri Clelia ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Vasto per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Deducono mancanza o manifesta illogicità della motivazione. I ricorsi sono inammissibili. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di L'Aquila, i ricorrenti si limitano a censure del tutto generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono.

È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, essendo contenuto essenziale dell'atto di impugnazione il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, confronto del tutto mancante nel caso di specie. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il