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Ordinanza — n. 6874/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances lacking specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6874/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal grounds for her objections. Although the appellate court had thoroughly addressed the arguments regarding aggravated and mitigating circumstances, the appellant merely repeated generic criticisms without contrasting them with the detailed reasoning of the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements mandating a precise comparison between the contested decision and the specific legal elements supporting the dissent.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must specifically indicate the legal grounds and factual elements supporting the request; generic grievances lacking a precise comparison with the contested decision render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances specific legal grounds procedural requirements comparison of reasoning esame grafologico documenti attendibili inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO LUIGIA nato a MONTORIO AL VOMANO il 06/03/1949 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Monaco Luigia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Teramo per il reato dì cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Lamenta l'insussistenza della contestata aggravante, con conseguente estinzione del reato per remissione di querela, nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di L'Aquila sulle medesime doglianze riproposte con l'odierno ricorso (p.2), la ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono.

È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, confronto qui del tutto mancante, avendo la ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di merito.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il