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Ordinanza — n. 6873/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic, unfounded, and lacking specific legal arguments against the aggravating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6873/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Verrengia Filiberto inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the confirmation of an aggravating circumstance under Articles 624 and 625 of the Criminal Code but offered only generic complaints without specific legal reasoning. The court rejected the appeal because the arguments were manifestly unfounded, contradicted statutory norms, and failed to engage with the lower court's established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 comma 1 n. 2 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, lacking specific legal arguments that substantiate the criticism of the lower court's findings.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint manifestly unfounded criminal aggravating circumstance lack of legal reasoning Criminal Code provisions court costs award istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 625 comma 1 n. 2 cod. pen.
3), è la reiterata doglianza con cui invoca l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERRENGIA FILIBERTO nato a CARINOLA il 13/03/1958 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Verrengia Filiberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Grosseto per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Si duole della ritenuta sussistenza della contestata aggravante. Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. Invero, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di merito, il ricorrente si limita a censure aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono e senza puntualmente confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento che contesta. Manifestamente infondata, perché in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente evocata nella sentenza impugnata (p. 3), è la reiterata doglianza con cui invoca l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Prei.