Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic, unfounded, and lacking specific legal arguments against the aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Verrengia Filiberto inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the confirmation of an aggravating circumstance under Articles 624 and 625 of the Criminal Code but offered only generic complaints without specific legal reasoning. The court rejected the appeal because the arguments were manifestly unfounded, contradicted statutory norms, and failed to engage with the lower court's established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 comma 1 n. 2 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, lacking specific legal arguments that substantiate the criticism of the lower court's findings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERRENGIA FILIBERTO nato a CARINOLA il 13/03/1958 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verrengia Filiberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Grosseto per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Si duole della ritenuta sussistenza della contestata aggravante. Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. Invero, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di merito, il ricorrente si limita a censure aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono e senza puntualmente confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento che contesta. Manifestamente infondata, perché in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente evocata nella sentenza impugnata (p. 3), è la reiterata doglianza con cui invoca l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Prei.