Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6872/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific legal and factual grounds required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6872/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cipriani Luigi inadmissible for failing to meet statutory requirements. Cipriani argued that the lower court's judgment violated specific criminal code provisions regarding sentencing, but his grounds were deemed too generic. The court ruled that appeals must explicitly contrast specific legal and factual arguments with the contested decision, a comparison absent in this case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 546, 581, 591 cod. proc. pen.; Appeals must specifically cite legal grounds and factual elements to contrast with the contested judgment, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement Art. 546 code of criminal procedure generic arguments rejection Corte di Cassazione ruling censura dell'accertamento dei fatti motivi di cassazione oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
art 546 cod. proc. pen
Deduce con un unico motivo violazione di legge, per la mancanza dei requisiti della sentenza di cui all'art 546 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIANI LUIGI nato a CARPINO il 07/07/1959 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cipriani Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ivrea per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Deduce con un unico motivo violazione di legge, per la mancanza dei requisiti della sentenza di cui all'art 546 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico. Le censure mosse dal ricorrente, invero, risultano del tutto generiche e, a fronte di un apparato argomentatívo della sentenza lineare e coerente. È d'uopo ricordare che i motivi del ricorso devono, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, giacché contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, ìndefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata.

In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr?