Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific legal and factual grounds required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cipriani Luigi inadmissible for failing to meet statutory requirements. Cipriani argued that the lower court's judgment violated specific criminal code provisions regarding sentencing, but his grounds were deemed too generic. The court ruled that appeals must explicitly contrast specific legal and factual arguments with the contested decision, a comparison absent in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546, 581, 591 cod. proc. pen.; Appeals must specifically cite legal grounds and factual elements to contrast with the contested judgment, otherwise they are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIANI LUIGI nato a CARPINO il 07/07/1959 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cipriani Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ivrea per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Deduce con un unico motivo violazione di legge, per la mancanza dei requisiti della sentenza di cui all'art 546 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico. Le censure mosse dal ricorrente, invero, risultano del tutto generiche e, a fronte di un apparato argomentatívo della sentenza lineare e coerente. È d'uopo ricordare che i motivi del ricorso devono, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, giacché contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, ìndefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata.
In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr?