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Ordinanza — n. 6869/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds lacking factual or legal confrontation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6869/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the grounds were too generic and failed to specifically address the lower court's reasoning. The appellant argued violations of law and motivation defects regarding three theft crimes but did not confront the specific arguments in the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the arguments of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of confrontation criminal procedure specificity requirement vizio di procedura dichiarazioni inverosimili verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIZZO GIULIO nato a NOVARA il 19/07/1985 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Zizzo Giulio Corre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Novara per tre delitti dì furto pluriaggravato. Deduce violazione di legge, mancanza, incongruità, inadeguatezza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo a ciascuno dei tre episodi delittuosi, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti, oltre ad essere articolati sul piano del fatto, sono del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (p. 4). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres.