Cassation court dismisses appeal for recidivist as sentencing discretion on prior crimes is not a legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims regarding the lack of recidivism exclusion and generic mitigating circumstances. The appellant argued for reduced sentencing due to alleged procedural flaws, but the lower court had already substantively applied recidivism based on numerous prior property crimes. The court affirmed that sentencing discretion regarding factual evaluation is not subject to cassation review unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis c.p.; Artt. 624 e 625 c.p.: The court's discretionary assessment of recidivism and sentencing factors based on criminal history is not subject to cassation review unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MASCIO STEFANO nato a ROMA il 21/12/1967 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; PI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di Mascio Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Aosta per il reato di cui all'art. 624-bis (capo 1), e per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen. (capo 2). Deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, nonché inesistenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza n. 152/2019 del Tribunale di Aosta.
In data 29/11/22 sono pervenute, a sostegno del ricorso, conclusioni scritte del difensore, avv. Davide Meloni. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha motivatamente applicato la recidiva, valutando gli innumerevoli precedenti penali per reati contro il patrimonio quali indici di maggiore pericolosità dell'imputato in relazione alla commissione del nuovo reato oggetto di giudizio, espressione di un modello di vita caratterizzato dalla ripetizione seriale di atti predatori di varia natura (pp. 2 e 3). Non sussistono, quindi, i prospettati profili di violazione di legge e di vizio di motivazione, trattandosi di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, Rv.248737;
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, P.G. in proc. Palmisani ed altro, Rv.230591). Parimenti si dica con riguardo alle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti le quali sono censurabili in Cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298). La Corte territoriale ha qui, peraltro, espresso le ragioni ostative al riconoscimento dell'invocato giudizio di prevalenza (p. 3). Il motivo sul riconoscimento della continuazione con la sentenza n. 152/2019, infine, non risulta essere stati devoluto con l'atto di appello, conseguendone, pertanto, la sua inammissibilità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere este