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Ordinanza — n. 6867/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to specifically compare legal grounds and factual elements with the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6867/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Federico inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged the administrative sanction of license revocation but failed to provide specific legal grounds or factual elements contrasting with the lower court's coherent arguments. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the mandatory requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 e 591 cod. proc. pen.; The appeal must specifically indicate the legal grounds and factual elements supporting the request; otherwise, it is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility specific comparison requirement generic appeal dismissal Code of Criminal Procedure license revocation sanction procedural inadmissibility factual elements specification allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Salvatore Federico ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Bologna per il reato di cui agli artt.
artt. 590-bis e 583 cod. pen.
dal Tribunale di Bologna per il reato di cui agli artt. 590-bis e 583 cod. pen. Deduce mancanza di motivazione in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Giova ricordare che i motivi del ricorso, devono, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATORE FEDERICO nato a PESCARA il 22/10/1991 avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Salvatore Federico ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Bologna per il reato di cui agli artt. 590-bis e 583 cod. pen. Deduce mancanza di motivazione in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. In data 02/11/2022 sono pervenute note difensive nell'interesse del ricorrente a firma del difensore, avv. Caterina Caterino. Il ricorso è inammissibile perché generico, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. Giova ricordare che i motivi del ricorso, devono, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettìbilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. r In data 02/11/2022, sono pervenute, a sostegno del ricorso, note difensivei a firma del difensore dell'imputato, avv. Caterina Caterino.1 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P