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Ordinanza — n. 6866/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6866/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6866/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAFFE) GIUSEPPE nato a SCIACCA il 20/12/1956 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; ft udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Graffeo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia del Tribunale Sciacca per il reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6, d. Igs. 30 aprile 1992. Deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di fuga, nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto alla sussistenza del reato contestato, la Corte offre (pp. 3 e ss.) adeguata motivazione con la quale il ricorrente non si confronta affatto, di talché il motivo appare altresì generico.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6866/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 189, commi 1 e 6, d. Igs. 30 aprile 1992. Deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di fuga, nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto alla sussistenza del reato contestato, la Corte offre (pp. 3 e ss.) adeguata motivazione con la quale il ricorrente non si confronta affatto, di talché il motivo appare altresì generico.

Parole chiave

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grazia gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza responsabilità penale impunità godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di fuga, nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Al riguardo, giova ricordare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare i fatti estintivi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAFFE) GIUSEPPE nato a SCIACCA il 20/12/1956 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; ft udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Graffeo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia del Tribunale Sciacca per il reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6, d. Igs. 30 aprile 1992. Deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di fuga, nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto alla sussistenza del reato contestato, la Corte offre (pp. 3 e ss.) adeguata motivazione con la quale il ricorrente non si confronta affatto, di talché il motivo appare altresì generico.

Invero, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Parimenti si dica con riguardo al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Sul punto, la sentenza impugnata (pp. 5 e 6) illustra le ragioni del diniego fondandolo sulle concrete modalità della condotta dell'imputato. In data 30/11/22, sono pervenute conclusioni scritte a firma del difensore dell'imputato, avv.

Luciano Augello, che chiede dichiararsi estinto il reato per intervenuta prescrizione. Al riguardo, giova ricordare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare i fatti estintivi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. eventualmente configurabili, ivi compresa la prescrizione sopravvenuta dopo la pronunzia impugnata (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P