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Ordinanza — n. 6865/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of eccentric qualification and insufficient justification for confiscation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6865/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gjoka Agostin inadmissible, rejecting claims regarding legal qualification errors and confiscation measures. The appellant argued for a different legal characterization of the offense and challenged the basis for asset seizure, but the court found these arguments unsupported. The decision relied on established principles limiting cassation review to eccentric qualifications and confirmed the lower court's reasoning regarding the disproportionate value of seized assets.

Regesto Legislator

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 85-bis cod. pen.: Appeals based on alleged errors in legal qualification are inadmissible unless the qualification is eccentric, and confiscation orders based on disproportionate asset value without justification stand if the lower court provided adequate reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal eccentric qualification confiscation of assets proportionality test judicial review limits facoltà di astenersi dal testimoniare deposizioni attendibili testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Gjoka Agostin ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e SS. cod. proc. pen. dal Tribunale di Rimini per il reato di cui agli artt.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 85-bis cod. pen.
ma a quella di cui all'art. 85-bis cod. pen. che rimanda all'art.
Art. 240-bis cod. pen.
che rimanda all'art. 240-bis cod. pen. per il quale "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui ...
artt. 110 cod. pen
dal Tribunale di Rimini per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 85-bis cod. pen
ma a quella di cui all'art. 85-bis cod. pen.
art. 240-bis cod. pen
che rimanda all'art. 240-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971 - 02
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJOKA AGOSTIN nato il 19/04/1976 avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gjoka Agostin ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e SS. cod. proc. pen. dal Tribunale di Rimini per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e in relazione al disposto sequestro conservativo e preventivo finalizzato alla confisca ex art. 85-bis medesimo decreto. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Costituisce, infatti, consolidato principio di diritto quello per il quale, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971 - 02).

Non questo è il caso di specie, in cui peraltro il ricorrente stesso aveva sottoposto al Giudice l'accordo sull'applicazione della pena negli stessi termini di cui alla sentenza impugnata. Analoga valutazione di manifesta infondatezza va fatta con riguardo al secondo motivo di ricorso, atteso che la confisca di cui si tratta non è riferita all'art. 240, comma 1, cod. pen. ma a quella di cui all'art. 85-bis cod. pen. che rimanda all'art. 240-bis cod. pen. per il quale "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui ... risulta avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito...".

Sul punto, la sentenza impugnata ha offerto adeguata motivazione, laddove ha disposto la confisca per l'importo elevatissimo della somma rinvenuta, risultata sproporzionata alle modeste disponibilità reddituali di entrambi gli imputati, quali emergenti degli interrogatori resi alla prima udienza, e della quale nessuno dei due ha giustificato la provenienza. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 20