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Ordinanza — n. 6864/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6864/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6864/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFIO CRISTINA nato a PADOVA il 05/05/1967 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Bonfio Cristina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, confermativa di quella del Tribunale di Padova per il reato di guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psico-fisica correlato all'uso di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ora notturna e dalla provocazione di incidente stradale. La ricorrente lamenta violazione degli artt. 63, 64, 350 cod. proc. pen., 186, comma 2-bis, cod. strada e 27, comma 2, Cost., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. In premessa, è d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6864/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La ricorrente lamenta violazione degli artt. 63, 64, 350 cod. proc. pen., 186, comma 2-bis, cod. strada e 27, comma 2, Cost., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. In premessa, è d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Parole chiave

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testimonianza della vittima deposizione inattendibile sufficienza della testimonianza falsa dichiarazione della parte gravi addebiti penali diritti della vittima
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFIO CRISTINA nato a PADOVA il 05/05/1967 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bonfio Cristina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, confermativa di quella del Tribunale di Padova per il reato di guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psico-fisica correlato all'uso di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ora notturna e dalla provocazione di incidente stradale. La ricorrente lamenta violazione degli artt. 63, 64, 350 cod. proc. pen., 186, comma 2-bis, cod. strada e 27, comma 2, Cost., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. In premessa, è d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo la ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di merito. Ciò detto, la questione sollevata con il primo motivo è generica oltre che manifestamente infondata.

Alla stessa, invero, la Corte territoriale ha risposto adeguatamente (p. 4). Parimenti si dica con riguardo all'aggravante della provocazione dell'incidente (p. 5). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estenso