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Ordinanza — n. 6863/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed by an unauthorized defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6863/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed by a defense attorney not enrolled in the special register of the Court of Cassation. The appellant, Talukder Tazrul, sought revocation of a decision removing state-funded legal representation, but the filing party lacked the specific qualification required for such appeals. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.p.; Art. 101 c.p.p.: A cassation appeal must be signed by a defense attorney enrolled in the special register of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal special register unauthorized attorney inadmissible appeal state-funded defense protezione internazionale domanda d'asilo di curdo turco domanda di protezione provvisoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.p.
Art. 101 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALUKDER TAZRUL nato in BANGLADESH il 01/01/1985 avverso il decreto del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINO&lato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; 4,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Talukder Tazrul ricorre per cassazione avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato emesso dalla Corte di appello di Torino in data 01/06/2021. Il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione. Il ricorso per cassazione, invero, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 7 dicembre