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Ordinanza — n. 6861/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking the substantive sentencing amount on general grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6861/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Costanzo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reform of the sentence regarding the specific amount of the punitive treatment, alleging violations of law and defects in reasoning. The court rejected these arguments because they concern the merits of the sentencing and are too generic to be examined in a jurisdictional review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals challenging the substantive determination of the punitive treatment amount are inadmissible as they concern the merits and lack the specificity required for jurisdictional review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal substantive sentencing punitive treatment amount jurisdictional review general grounds procedural costs merits of case motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEMIA NICOLA nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 01/02/1961 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna riformava in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Bologna, in data 22.12.2017, aveva condannato Femia Nicola alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Costanzo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure attinenti al merito del trattamento sanzionatorio e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.