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Ordinanza — n. 6860/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms and failure to argue specific mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6860/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances and specific statutory mitigating factors under the Penal Code. The court rejected the appeal because the grievances were generic merit-based arguments that merely repeated those already dismissed in the appellate proceedings without providing a specific, reasoned critique.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic merit-based criticisms that fail to provide a specific, reasoned critique of the lower court's decision, as such arguments are not scrutinizable at the stage of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic merit-based criticism failure to argue specific circumstances reiteration of appellate arguments procedural costs and fine esame di cassazione attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 62, n. 1) e n. 4), c.p.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Costanzo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e delle circostanze di cui all'art. 62, n.
Art. 366 c.p.p.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDRIA COSIMO nato a TARANTO il 19/05/1993 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza con cui il tribunale di Taranto, in data 17.2.2021, aveva condannato D'Andria Cosimo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Costanzo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e delle circostanze di cui all'art. 62, n.

1) e n. 4), c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i