Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms not specific enough for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's criticisms were generic and focused on the merits rather than legal errors. The appellant argued for a reduction in sentence and procedural flaws, but the Court of Appeal had already addressed these points without error. The Court ruled that such arguments cannot be re-examined at the cassation level, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 2, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and focused on legal errors; generic criticisms of the merits or arguments already rejected by the appellate court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABIANELLI ANGELA nato a VITERBO il 15/11/1953 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna riformava parzialmente in favore dell'imputata la sentenza con cui il tribunale di Modena, in data 14.3.2016, aveva condannato Fabianelli Angela alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittile.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali e di mancata considerazione dei rilievi difensivi, nonché di dosimetria della pena.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, lal ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro