Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the appeal by the appellant before the court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the request before the court's registration. The appellant, Landriscina Andrea, had previously challenged a conviction for the crime of insult under Article 582 of the Penal Code, but his lawyer subsequently submitted a signed waiver. Consequently, the court ruled that the withdrawal rendered the appeal non-justiciable under Article 591, paragraph 1, letter d) of the Code of Criminal Procedure, and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, co. 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant formally withdraws the request before the court's registration, thereby extinguishing the right to appeal and subjecting the appellant to cost liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDRISCINA ANDREA nato a TRINITAPOLI il 08/06/1962 avverso la sentenza del 14/10/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Foggia confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Cerignola, in data 2.7.2020, aveva condannato Landriscina Andrea alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more, è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione formale rinuncia al ricorso, con dichiarazione sottoscritta dal Landriscina, con firma autenticata dal difensore di fiducia, avv. Giacomo Lattanzio, che rende il suddetto ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende, che appare equo fissare in euro 500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.10.202