Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms not scrutinized in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by Bonaccorsi and Stabile inadmissible. The defendants argued for reduced sentences based on attempted theft and mitigating circumstances, but the court found their arguments generic and merit-based. Since these criticisms were already addressed and rejected in the appellate court's decision, they cannot be re-examined at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Cassation appeals based on generic merit-based criticisms that were already examined and rejected in the appellate judgment are inadmissible as they fail to provide the specific, reasoned critique required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BONACCORSI PIETRO nato a CATANIA il 21/05/1973 STABILE ANGELO ALFIO nato a CATANIA il 10/05/1971 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania confermava la sentenza con cui il tribunale di Catania, in data 19.6.2020, aveva condannato Bonaccorsi Pietro e Stabile Angelo Alfio, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di tentato furto pluriaggravato in concorso.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114, c.p.; di mancato riconoscimento della riduzione prevista per il tentativo nella sua massima estensione e di dosimetria della pena; di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n.
4) e n 6), 62 bis, c.p.; , c.p.
3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in