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Ordinanza — n. 6854/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic factual grounds in private prosecution penalty application cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6854/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by two defendants inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendants challenged the application of the penalty for theft, arguing a violation of law regarding the aggravating circumstance of exposure to public notice. The court rejected these generic factual grievances because they did not address the specific legal grounds required for appeal in private prosecution cases, such as errors in the defendant's expressed will or legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2 bis c.p.p.; Art. 610, co. 5 bis c.p.p.: In cases of penalty application upon request, appeals based on generic factual grounds are inadmissible unless they challenge the defendant's expressed will or reveal a legally eccentric qualification of facts.

Parole chiave

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private prosecution penalty cassation appeal inadmissibility exposure to public notice generic factual grounds legal qualification error altri reati infrazione molto grave aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, co. 2 bis c.p.p.
103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co.
Art. 610, co. 5 bis c.p.p.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ai sensi del disposto dell'art. 610, co.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019
Cass., Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020
Cass., Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIAZZA ROBERTO nato a PALERMO il 05/05/2003 MANTO CRISTIAN nato a PALERMO il 19/07/1998 avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Palermo applicava a Piazzo Roberto e Manto Cristian, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 624, 625, co. 1, n.

2) e n. 7), c.p., loro in rubrica ascritto.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati , con un unico atto di impugnazione fondato su motivi comuni, lamentando violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della esposizione a pubblica fede del bene oggetto dell'azione predatoria (un motociclo parcheggiato sulla pubblica via).

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Nel caso in esame si è al di fuori del suddetto perimetro normativo, posto che la censura prospettata dai ricorrenti si fonda su rilievi fattuali del tutto generici e non si confronta con l'unico contenuto processualmente rilevante in questo caso, quello proprio dell'imputazione, del tutto conforme alla qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che, come nel caso in esame, non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971;

Cass., Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende.