Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6852/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms not scrutinized in this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6852/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under articles 453 and 455 of the Penal Code, citing issues regarding criminal action suitability, subjective elements, recidivism, and sentencing. The court rejected these arguments as generic merit-based criticisms that cannot be examined in a legality review stage, noting they merely repeated points already dismissed on appeal without providing specific, reasoned critique.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and reasoned; generic criticisms of the merits or mere repetitions of lower court arguments are inadmissible as they fail to fulfill the function of a critical argument against the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic merit criticisms legality review stage specific reasoned critique procedural costs and fine falsificazione di valori di bollo ufficiali riproduzione e imitazione di biglietti di banca uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO GIUSEPPE nato a CATANIA il 06/02/1988 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania, in data 14.3.2017, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato Costanzo Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 453 e 455, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Costanzo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inidoneità dell'azione criminosa e di mancanza dell'elemento soggettivo del reato; di affermazione della responsabilità del prevenuto; di ritenuta sussistenza della contestata recidiva; di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro