Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms not scrutinable in this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Agosta Giuseppe inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Agosta challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing violations regarding sentencing aggravations, recidivism, and penalty calculation. The court rejected these claims because they constituted generic merit-based criticisms that were already addressed in the lower courts and failed to provide the specific, argumentative critique required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot examine generic merit-based criticisms already decided by lower courts, which must instead offer a specific, argumentative critique of the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTA GIUSEPPE nato a CATANIA il 15/05/1986 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania confermava la sentenza con cui il tribunale di Catania, in data 10.12.2020, aveva condannato Agosta Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto pluriaggravato aggravato in concorso, in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'Agosta, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconoscimento della circostanza aggravante della esposizione a pubblica fede; di ritenuta sussistenza della contestata recidiva; di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento della invocata continuazione "esterna" 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma