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Ordinanza — n. 6850/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms not scrutinized in appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6850/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Felaco Aniello inadmissible. The appellant challenged a partial reform of his conviction regarding attempted aggravated theft, arguing for voluntary desistance and other mitigating circumstances. The court rejected the appeal because the grievances were generic merit-based criticisms that merely repeated arguments already dismissed by the appellate court without specific argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it contains generic merit-based criticisms that do not specifically address the court's reasoning or constitute a new ground for review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic merit criticisms voluntary desistance mitigation appellate reasoning review procedural inadmissibility licenziamento per furto assenza di persecuzione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 62, para. 1, n. 4 c.p.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Felaco, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'ipotesi di desistenza volontaria, della circostanza attenuante di cui all'art. 62, co.
Art. 62 bis c.p.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Felaco, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'ipotesi di desistenza volontaria, della circostanza attenuante di cui all'art. 62, co.
Art. 616 c.p.p.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELACO ANIELLO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 05/07/1973 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna riformava parzialmente in favore dell'imputato la sentenza con cui il tribunale di Parma, in data 25.5.2015, aveva condannato Felaco Aniello alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto tentato aggravato in concorso, in rubrica ascrittogli al capo A) dell'imputazione.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Felaco, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'ipotesi di desistenza volontaria, della circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, n. 4), c.p. e delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ropria i