Cassation court dismisses appeals for criminal conviction as generic merit-based criticisms inadmissible in this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Giovanni Spema and Antonio De Cristofaro inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The defendants challenged their conviction for aggravated theft, alleging errors in sentencing and aggravating circumstances. The court rejected these claims because they constituted generic merit-based criticisms rather than specific legal arguments suitable for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific legal arguments; generic criticisms of the lower court's factual assessment or sentencing are inadmissible as they fall within the scope of appellate review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPEMA GIOVANNI nato a NAPOLI il 14/08/1976 DE CRISTOFARO ANTONIO nato a NAPOLI il 06/07/1989 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno confermava la sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 8.10.2019, aveva condannato Spema Giovanni e De Cristofaro Antonio, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto pluriaggravato in concorso, loro ascritto al capo a) dell'imputazione.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali; di riconoscimento delle circostanze aggravanti, di cui all'art. 625, co. 1, n.
2) e n. 7), c.p.; di mancata qualificazione del fatto in termini di tentativo; di dosimetria della pena e di mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p.
3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in