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Ordinanza — n. 6848/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify legal and factual grounds as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6848/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bako Djamel inadmissible. The appellant argued against a conviction for attempted and consummated theft of food items, but the appeal failed to meet procedural requirements. The court ruled that the appeal was too generic, lacking specific legal and factual grounds as mandated by the Code of Criminal Procedure, resulting in its rejection and the imposition of costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p.; Art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.: A cassation appeal must explicitly state the legal and factual grounds supporting the request; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific grounds requirement Code of Criminal Procedure generic appeal rejection procedural defect ruling stato di bisogno indigenza processuale non provata indigenza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché redatto in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co.
Art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKO DJAMEL - (C.U.I. 01XAI99) nato il 04/04/1972 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova confermava la sentenza con cui il tribunale di Genova, in data 26.4.2021, aveva condannato Bako Djamel alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati di tentato furto e di furto consumato, aventi ad oggetto beni alimentari, in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando la contraddittorietà della motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché redatto in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica, con riferimento allo stato di bisogno del prevenuto.

4. Alla dichiarazione di inannmissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma