Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion of re-evaluating trial evidence by the Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Peng Xiaomiao inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The lower court had convicted her of a crime under Article 691 of the Penal Code, and she argued the trial judge inadequately evaluated the proceedings. The Supreme Court rejected this claim, ruling that the Court of Cassation is precluded from re-evaluating evidence or reinterpreting facts already assessed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or reinterpret the facts found by the trial judge, rendering appeals based on inadequate assessment of proceedings inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENG XIAOMIAO nato il 02/05/1988 avverso la sentenza del 11/05/2021 del GIUDICE DI PACE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Ravenna condannava Peng Xiaomiao alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 691, c.p., in rubrica ascrittole.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di pace.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.
VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in