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Ordinanza — n. 6846/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for aggravated theft, citing generic grounds and statutory incompatibility of recidivism with mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6846/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants for aggravated theft inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to properly weigh mitigating circumstances against aggravating factors and lacked sufficient motivation regarding their criminal history. The court rejected these claims, ruling that the appeals were too generic and that the lower court's decision to deny specific mitigating circumstances was legally incompatible with the finding of recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.; Art. 69 c.p.; Art. 625 c.p.: Appeals based on generic grounds or alleging arbitrary reasoning regarding the balance of aggravating and mitigating circumstances are inadmissible when the lower court's decision aligns with established case law and statutory constraints, particularly where recidivism precludes the application of specific mitigating judgments.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds recidivism incompatibility mitigating circumstances aggravated theft judicial discretion costs of proceedings recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Art. 69 c.p.
4, c.p, l'invocato giudizio di prevalenza non è consentito, ai sensi dell'art. 69, co.
Art. 625 c.p.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
art. 133 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951
Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951).
Cass., sez. II, 08/07/2010, n. 36265
Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668
Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPOLONGO ALFONSO nato a CERIGNOLA il 16/03/1963 CAPOLONGO MICHELE nato a CERIGNOLA il 19/03/1983 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari confermava la sentenza con cui il tribunale di Foggia, in data 8.5.2015, aveva condannato Capolongo Alfonso e Capolongo Michele, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso, loro in rubrica ascritto.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione, fondati su motivi comuni, lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, piuttosto che di equivalenza, rispetto alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., e alla recidiva reiterata specifica nel quinquennio ritenuta per entrambi.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per le seguenti ragioni. Inammissibile, in quanto formulato in termini assolutamente generici, appare il primo motivo di impugnazione. Quanto al secondo motivo, i ricorrenti non tengono nel dovuto conto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr.

Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951). Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del Supremo Collegio, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535;

Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549). Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il giudice di appello ha fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, all'esito di una valutazione negativa della personalità degli imputati, in quanto gravati da diversi e specifici precedenti penali, dunque proprio sui parametri di cui all'art. 133, c.p., sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica.

Senza tacere la manifesta infondatezza dei motivi di cui si discute, posto che, essendo stata riconosciuta la recidiva di cui all'art. 99, co. 4, c.p, l'invocato giudizio di prevalenza non è consentito, ai sensi dell'art. 69, co. 4, c.p., come rilevato dalla stessa corte territoriale.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm