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Ordinanza — n. 6845/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual grounds in a private prosecution penalty application case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6845/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a private prosecution sentence for fraudulent bankruptcy, citing generic factual grievances rather than specific legal errors regarding the indictment. The court ruled that such appeals are only admissible when alleging a legally eccentric qualification of facts, which was not present here.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2 bis c.p.p.; Art. 610, co. 5 bis c.p.p.: In private prosecution penalty applications, cassation appeals based on alleged erroneous legal qualification are inadmissible unless the qualification is legally eccentric relative to the indictment, excluding general factual grievances.

Parole chiave

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private prosecution penalty inadmissible appeal erroneous legal qualification fraudulent bankruptcy generic factual grounds abbandono del procedimento per truffa ammende per infrazione procedurale falsità in certificati

Disposizioni normative citate

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Art. 448, co. 2 bis c.p.p.
103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co.
Art. 610, co. 5 bis c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019
Cass., Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020
Cass., Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA ANTONINO nato a PALERMO il 02/12/1981 avverso la sentenza del 04/11/2021 del GIP TRIBUNALE di PESCARAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pescara applicava a Di Maria Antonino, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge in punto di qualificazione del fatto addebitato all'imputato a titolo di bancarotta fraudolenta documentale e di mancanza di motivazione, "sia con riguardo all'ipotesi di bancarotta fraudolenta, che con riguardo ai capi di imputazione che riguardano le truffe" 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Nel caso in esame si è al di fuori del suddetto perimetro normativo, posto che la censura prospettata dal ricorrente si fonda su rilievi fattuali del tutto generici e non si confronta con l'unico contenuto processualmente rilevante in questo caso, quello proprio dell'imputazione, del tutto conforme alla qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che, come nel caso in esame, non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971;

Cass., Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende.