Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms not scrutinized in appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's partial reform of a conviction, alleging inadequate evaluation of trial records and legal violations regarding specific criminal charges. The court rejected these claims as generic merit-based criticisms that merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level without providing specific, argumentative critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and argumentative; generic criticisms of the merits or mere repetitions of appellate arguments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESCIGNO MICHELE nato a MARCIANISE il 12/12/1985 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli riformava parzialmente in favore dell'imputato la sentenza con cui il tribunale di Napoli, in data 7.2.2019, aveva condannato Rescigno Michele alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali e dei motivi di appello, in ordine alla ritenuta affermazione di responsabilità del Rescigno per il reato ex artt. 81, cpv., 582, 585, in relazione all'art. 576, c.p., ascrittogli al capo B) dell'imputazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom