Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based criticisms not scrutinized in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of a lower court's sentence regarding bankruptcy sanctions, alleging inadequate evaluation of trial records and failure to recognize a minor damage mitigation circumstance. The court rejected these grounds as generic merit-based criticisms that merely repeated arguments already dismissed in the appellate court without providing specific, argumentative critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic merit-based criticisms that fail to provide specific, argumentative critique of the lower court's reasoning are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GILLI SANDRO nato a ROSTA il 17/04/1962 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla determinazione della durata delle sanzioni accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 12.1.2015, aveva condannato Gilli Sandro alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali e di mancata risposta alle doglianze articolate dall'appellante„ nonché di mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 219, I. fall.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R