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Ordinanza — n. 6830/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6830/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6830/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIONICO LUCIANO nato a TORINO il 29/05/1969 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avyq<o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole all'imputato Miglionico Luciano la pena ritenuta di giustizia, comminatagli dal tribunale di Torino in data 4.2.2019, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6830/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole all'imputato Miglionico Luciano la pena ritenuta di giustizia, comminatagli dal tribunale di Torino in data 4.2.2019, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena revisione della sentenza penale condono delle spese procedurali aggravamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIONICO LUCIANO nato a TORINO il 29/05/1969 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avyq<o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole all'imputato Miglionico Luciano la pena ritenuta di giustizia, comminatagli dal tribunale di Torino in data 4.2.2019, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, invece che di prevalenza, in ordine alla circostanza aggravante e alla recidiva ritenute in sentenza.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, peraltro con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i