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Ordinanza — n. 6829/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic arguments regarding non-punishment cause under Article 131 bis c.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6829/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding the non-punishment cause under Article 131 bis of the Penal Code were deemed entirely generic. The appellant failed to provide specific reasons why the lower court should have recognized this cause, citing only the gravity of the conduct and prior criminal record without addressing concrete mitigating elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the non-recognition of the non-punishment cause under Article 131 bis of the Penal Code is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify concrete elements justifying its application.

Parole chiave

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non-punishment cause Article 131 bis generic appeal grounds inadmissible appeal procedural costs censura dell'apprezzamento delle prove punibilità esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
131 bis, c.p., esclusa dalla corte territoriale, attraverso specifica e logica motivazione, con cui l'imputato in realtà non si confronta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT TALEB AZIZ nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 06/04/1979 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Novara, in data 14.3.2019, aveva condannato Ait Taleb Aziz alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 483, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché con esso il ricorrente svolge censure del tutto generiche sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., esclusa dalla corte territoriale, attraverso specifica e logica motivazione, con cui l'imputato in realtà non si confronta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710), spiegando le ragioni che non consentono di riconoscerla, in considerazione della gravità complessiva della condotta addebitabile al prevenuto e della sua negativa personalità, desumibile dai diversi precedenti penali a suo carico, tali da giustificare il riconoscimento della contestata recidiva reiterata nel quinquennio, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, che impone, per l'appunto, una complessiva ed unitaria valutazione sulla tenuità del fatto, svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Rv. 280397).

Peraltro nei motivi di ricorso nessuna considerazione viene spesa in ordine alla sussistenza di elementi concreti, non considerati dalla corte territoriale, che giustificherebbero il riconoscimento della menzionata causa di non punibilità, sicché anche sotto questo profilo il ricorso si appalesa generico.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso